Nella scuola, l’RSPP collabora con il Dirigente Scolastico per garantire un ambiente sano e sicuro per gli studenti. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso una serie di attività di vigilanza, formazione e informazione del personale, oltre alla gestione dei protocolli di sicurezza adottati.
I compiti del SPP sono fissati dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008:
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
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L’art. 17 stabilisce che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un obbligo non delegabile del dirigente scolastico. L’articolo 32, comma 8, prevede che l’incarico “va affidato prioritariamente a personale interno all’istituto, ovvero, in subordine, interno ad un’altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell’impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all’Amministrazione scolastica” Suggerisce anche di “avvalersi, assieme ad un gruppo di altri istituti, dell’opera di un unico esperto, individuato all’interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o, in via subordinata, all’interno di Enti locali o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Università, ecc.) oppure di un libero professionista”.