MEDICO COMPETENTE

il MC è incaricato dal Dirigente Scolastico per valutare i rischi per la salute dei lavoratori e definire il programma di sorveglianza sanitaria.

Cosa fa

Ruolo e compiti del Medico Competente

Il medico Competente effettua ed esegue visite mediche sul lavoratore, per assicurarsi che all’interno dell’attività lavorativa, mansione da lui svolta, non vi sia il rischio di malattie professionalizzanti causate dalle funzioni ricoperte. Egli, infatti, pianifica e programma con oculatezza il suo intervento, con periodiche visite mediche in relazione alle attività, che per loro natura e rischiosità, impongono normativamente di accertare l’idoneità del lavoratore alle mansioni.

Il medico competente del lavoro, una volta effettuato il sopralluogo dei locali (almeno una volta l’anno), aule, laboratori e postazioni, dopo aver attentamente visionato il DVR, deve programmare ed effettuare prontamente la sorveglianza sanitaria sulle lavoratrici e sui lavoratori, attraverso l’attuazione e l’esecuzione della visita medica preventiva e periodica sugli stessi, con relativa redazione della documentazione sanitaria per ogni lavoratore ovvero con la creazione di una apposita cartella sanitaria di rischio, al fine di escludere ogni possibilità di inabilità alle mansioni lavorative.

In estrema sintesi, il medico competente istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e lavoratrici e la relativa documentazione medico-sanitaria, con assoluta salvaguardia del segreto professionale.

In base ai risultati dei controlli delle visite mediche effettuate, il medico competente esprime, ai sensi del comma 6 dell’art. 41 del T.U. il giudizio in merito ad alcune mansioni specifiche:

  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e/o limitazioni
  • inidoneità temporanea, con la precisazione del limite di tempo e/o permanente

In caso di giudizio di idoneità parziale o inidoneità, il lavoratore deve essere adibito ad altra mansione, ove possibile, sempre compatibilmente con il suo stato di salute, ai sensi dell’art. 42 del T.U. di cui se ne riporta di seguito l’estratto

Art. 42 del Decreto legislativo n. 81, 9 aprile 2008 – (modificato dall’art. 27 del decreto legislativo 106/09) “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”   “1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ”

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente
inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi quanto disposto dall’art. 6 comma 1 dal CCNI 25 giugno 2008 “concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute – artt. 4 comma 2 e 17 comma. 5 del contratto collettivo nazionale del personale della scuola 29 novembre 2007”.

Art. 2 comma 4 CCNI 25 giugno 2008 “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”

Infine per completezza della trattazione richiamiamo le tipologie di visite mediche sanitarie a cui può essere sottoposto il lavoratore:

  • visite mediche preventive (al fine di verificare l’assenza di controindicazioni alle mansioni a cui il lavoratore è adibito).
  • visite mediche periodiche o di “routine”, di norma con cadenza annuale e/o biennale (es. videoterminalisti), per i soggetti che hanno ricevuto un giudizio d’idoneità (con prescrizioni o con limitazioni) e per i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età. Per tutti gli altri casi normalmente la cadenza delle visite è quinquennale.
Art. 25 del D.lgs. 81/08 «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica
dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (lettera a) …
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (lettera b) … visita gli ambienti di lavoro almeno
una volta all’anno o a cadenza diversa
 che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (lettera l)»
  • visite mediche su richiesta della lavoratrice e/o del lavoratore (personale amministrativo, tecnico ausiliario, personale docente ed educatore)
  • visite mediche effettuate in occasione di un cambio di mansione
  • visite mediche effettuate in occasione della cessazione del rapporto d’impiego
  • visite mediche richieste dal Dirigente scolastico, a vantaggio del lavoratore, in occasione della ripresa lavorativa, in cui lo stesso è stato assente per motivi di salute, per un tempo prolungato, di durata sempre superiore a 60 giorni o qualora il Dirigente, in base alle condizioni di salute del/lla lavoratore/lavoratrice ne ravvisi la necessità ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 5 Legge 20 maggio 1970, n. 300

Infine per compiutezza, giova inoltre precisare, per quanto riguarda il personale amministrativo scolastico sottoposto all’esposizione sistematica ai videoterminali per più di 20 ore settimanali, la sua idoneità lavorativa dipende dalla valutazione non solo in relazione ai problemi oculo-visivi che si possono presentare, apparato maggiormente esposto alle radiazioni emesse degli schermi e/o monitor, ma anche ai rischi connessi agli eventuali danni della colonna vertebrale, all’apparato muscoloscheletrico, disturbi osteo-articolari e del sistema spalla-braccio-avambraccio-mano dovuti alla postura e all’ergonomia delle postazioni. Il Dirigente scolastico dovrà dunque adottare tutti gli accorgimenti per prevenirne eventuali danni, con particolare attenzione agli occhi e la vista, l’affaticamento fisico dovuto alla postura, le condizioni ergonomiche, l’affaticamento mentale, lo stress lavoro-correlato. Ricordiamo che il lavoratore ha diritto come da normativa vigente ad una pausa minima di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa ed ininterrotta al videoterminale.

Adempimenti scolastici

  1. Il Dirigente scolastico, avvia la sorveglianza sanitaria attraverso un formale invio di (richiesta scritta a mezzo ufficiale PEC e/o raccomandata A/R) al medico competente designato/nominato/incaricato dall’Istituto scolastico autonomo e/o eventualmente a uno degli Enti competenti terzi alternativi (INAIL, Aziende Sanitarie Locali della provincia di riferimento, Dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università) ai sensi del comma 3 dell’art. 5 Legge 20 maggio 1970, n. 300: “Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico
  2. Il Dirigente scolastico, preso atto del ricevimento della suddetta richiesta, concorda preventivamente con il medico competente designato/nominato/incaricato le procedure organizzative per l’espletamento  delle visite mediche da svolgere sui lavoratori, mettendo a disposizione idonei e adeguati locali all’interno dell’edificio scolastico, se a giudizio del medico sia possibile garantire a tutti i soggetti le adeguate condizioni di sicurezza (igienico-sanitarie in considerazione del contesto pandemico). Qualora il medico competente giudicasse non idonei e adeguati i locali scolastici, sarà sua cura indicarne alternativi per l’effettuazione della visita, informando preventivamente la Dirigenza.
  3. Il Dirigente scolastico, fornisce preventivamente al medico competente una analitica e dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, postazione e ambiente di lavoro, dove presta la sua abituale attività lavorativa, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione prese e i dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati per mitigare il rischio a cui è comunque soggetto il lavoratore all’interno dell’Istituzione scolastica.
  4. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria sia stata attivata presso uno degli Enti terzi competenti alternativi, come al punto 1) meglio evidenziati, sarà l’Ente stesso coinvolto a comunicare al lavoratore, luogo, orario e la data della visita (commissione medica di verifica e/o visite medico collegiali) contestualmente informando il datore di lavoro.
  5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita effettuata, esprimerà il “giudizio di idoneità” fornendo, in via prioritaria, le indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute della lavoratrice e del lavoratore, in un’ottica di salvaguardare dell’incolumità del lavoratore.
  6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dal medico competente, assume dagli esiti le necessarie determinazioni del caso (provvedimenti datoriali).

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 41 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, nei casi di non accettazione del giudizio espresso dal medico competente è ammesso ricorso (avverso al giudizio) all’organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di notifica della comunicazione. Il suddetto organo dopo ulteriori accertamenti (visita e documentazione acquisita) dispone la conferma, la modifica e/o la revoca, del giudizio stesso.

Riferimenti normativi

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 32
  • LEGGE 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
  • DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”
  • DECRETO MINISTERIALE del 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni
  • DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 2009 “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
  • CIRCOLARE Ufficio Scolastico Regionale Lombardia prot. n. 14822 del 9 ottobre 2013 “Sicurezza negli istituti scolastici – Medico competente
  • CIRCOLARE MI prot. 1585 del 11 settembre 2020 “Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato
  • CCNI Contratto Collettivo Nazionale Integrativo “utilizzazione personale inidoneo scuola”del 25 giugno 2008
  • CASSAZIONE PENALE, Sez. 3, 15 gennaio 2013 sentenza n. 1856
  • CASSAZIONE PENALE, 9 agosto 2018 sentenza n. 38402

Organizzazione e contatti

Dipende da

Responsabile

Nazario Malandrino

Dirigente Scolastico

Altri componenti

Marialuigia Trabucco, Armando Bertone

Contatti

Ulteriori informazioni

BE CONSULTING S.R.L.; Indirizzo: PIAZZALE CLODIO 32 - 00195 - ROMA (RM); Rea: 1566640; PEC: beconsultingsrl@legalmail.it